Vantaggi del Conto Energia!


In Italia, dal settembre 2005, è attivo il meccanismo d’incentivazione in “conto energia” per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Il 19 febbraio 2007, i Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) hanno emesso un nuovo decreto ministeriale che ha introdotto radicali modifiche e semplificazioni allo schema originario.

Il nuovo DM 19/02/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell’energia derivante da fonte fotovoltaica. Il nuovo decreto è diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della delibera  dell’AEGG n. 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti.

Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:

• l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;

• l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile;

• una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;

• l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 31/12/2008  e prima del 31 dicembre 2009, ha diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella (che riproduce la tabella allegata al nuovo DM).

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Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici, inferiori a 3 kW, che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.

Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo.

Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, i valori indicati nella Tabella rimarranno  costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell’incentivo.

In aggiunta a tale incentivo il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore significativo vantaggio economico, utilizzando l’energia prodotta per:


1. la cessione in rete

2. i propri autoconsumi (parzialmente o anche totalmente)

3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 200 kW).


Si sottolinea che, contrariamente a quanto stabilito per il vecchio conto energia, per gli impianti fino a 20 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto il nuovo decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata).